Avvocato Francesco ungaretti dell’immagine
Modelli 231
Il servizio
Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 (“Modello 231”) è l’insieme delle regole che l’impresa adotta ed implementa per assicurare comportamenti responsabili e rispettosi delle norme attinenti alle responsabilità di impresa.
Il modello 231 nasce con l’obiettivo di salvaguardare le società da eventuali reati commessi dai propri dipendenti.
La società che abbia sottoscritto il modello 231 prima dell’illecito commesso dal proprio dipendente, può chiedere, in modo legittimo, l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità in merito.
Tutte le aziende, anche le piccole e medie imprese. Non esistono limiti al riguardo
Il processo di adozione del Modello 231 può rappresentare inoltre
un’opportunità per migliorare il sistema di controllo interno e gestire conseguentemente in maniera più efficace i rischi aziendali
Possibilità di assistenza per la partecipazione al Bando Isi Inail che consente di ottenere un finanziamento a fondo perduto del 65 % delle spese sostenute per i seguenti progetti:
– sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018
– sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL/Parti Sociali
– modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato
– sistema di responsabilità sociale certificato SA 800 aziendali
L’art. 6, comma 2, del decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi. Ferma restando l’esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, anche in ottica di “compliance integrata”, di seguito si propone un approccio coerente con i principali framework di riferimento in tema di controllo interno e di gestione dei rischi . Le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:
a) l’identificazione dei rischi potenziali: ossia l’analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali;
b) la progettazione del sistema di controllo (cd. “protocolli” per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.
Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o disgiuntamente – su due fattori determinanti:
i) la probabilità di accadimento dell’evento
ii) l’impatto dell’evento stesso.
Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell’ente in via normativa.
L’art. 6, comma 2, del decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi. Ferma restando l’esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, anche in ottica di “compliance integrata”, di seguito si propone un approccio coerente con i principali framework di riferimento in tema di controllo interno e di gestione dei rischi . Le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:
a) l’identificazione dei rischi potenziali: ossia l’analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali;
b) la progettazione del sistema di controllo (cd. “protocolli” per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.
Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o disgiuntamente – su due fattori determinanti:
i) la probabilità di accadimento dell’evento
ii) l’impatto dell’evento stesso.
Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell’ente in via normativa.
Aree di attività legale in relazione al Modello 231
- Eventuali problematiche di attuazione
- Mappatura delle aree a rischio
- Analisi dei rischi potenziali
- Realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
- Redazione o integrazione di procedure aziendali conformi ai principi indicati nel Modello stesso e adeguamento della contrattualistica in essere
- Supporto all´Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle varie attività
- Erogazione della formazione al personale dipendente
- Audit periodici per il miglioramento continuo del Modello
Assistenza giudiziale in caso di procedimento penale nei confronti dell'ente
Aggiornamento normativa rilevante connessa al modello: giuslavoristica, ambientale, sicurezza sul lavoro, fiscale ed amministrativa
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